- Accedere alla apposita sezione “Whistleblowing” compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy) che verrà utilizzato unicamente per verificare la effettiva esistenza del segnalante, ma verrà “anonimizzato” dalla piattaforma. In questo modo il segnalante potrà dialogare con i soggetti preposti in maniera assolutamente riservata.
- Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso
- Accedere al proprio account con le proprie credenziali
- Procedere cliccando il tasto “CREA SEGNALAZIONE”
- Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione
(a) in forma a anonima utilizzando l’apposita opzione:
(b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza sopra esposte
6. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.
Allegato 1Elenco degli atti dell’Unione e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all’art. 2, co. 1, lett. q) n. 2 del d.lgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini della loro inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto.
Elenco degli atti dell’Ue e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all’art. 2, co. 1, lett. q) n. 2 del d.lgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini della loro inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto.
Ai soggetti del settore privato che sono tenuti ad applicare gli atti dell’Unione e delle disposizioni attuative nazionali indicati nelle parti I.B e II dell’allegato 1 al d.lgs. 24/2023, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati, rientrano nell’ambito di applicazione il d.lgs. 24/2023.
Al fine di consentire l’individuazione di tali soggetti si elencano di seguito in veste schematica gli atti dell’Unione Europea e le disposizioni attuative nazionali relative alle due citate sezioni I.B e II.
Va comunque considerato che il riferimento ai sopra citati atti è da intendersi come “dinamico”.
Ne consegue che se l’atto è modificato o sostituito, il riferimento riguarda l’atto modificato o il nuovo atto.
Si elencano di seguito in veste schematica i settori di interesse, gli atti dell’Unione Europea nonché le disposizioni attuative nazionali.
Parte I B Allegato al d.lgs. 24/2023SETTORI ATTI DELL’UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Protezione dei consumatori e degli investitori: Normative specificate nell’Allegato 1, Parte I,
lett. B
- nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’Unione;
del d.lgs. 24/2023
Protezione nei settori:
- bancario
- Del credito
- Dell’investimento
- Dell’assicurazione e riassicurazione
- Delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali,
- dei titoli
- dei fondi di investimento,
- dei servizi di pagamento e delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento (Allegato 1 della direttiva 2013/36/UE).
Parte II Allegato al d.lgs. 24/2023SETTORI ATTI DELL’UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi finanziari
I. decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
II. decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
III. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
IV. regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
V. decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VI. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.;
VII. decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata
dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
VIII. regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
IX. regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
X. regolamento (UE) 2365/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
XI. decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
XII. regolamento (UE) 1129/2017/del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
I. decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
II. regolamento (UE) 847/2015 del Palamento europeo del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
Sicurezza dei trasporti
I. regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
II. decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
III. decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
Tutela dell’ambiente
I. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.