REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI TRAMITE PROTOCOLLO “WHISTLEBLOWING”

prima emissione – novembre 2023 – scarica il pdfSegnalazione

INDICE
1. Contesto di riferimento
2. Introduzione al Whistleblowing
3. Oggetto
4. Obiettivi
5. Dipartimenti e soggetti coinvolti
6. Descrizione della procedura
7. Gestione delle segnalazioni e istruttoria
8. Segnalazione all’ANAC o segnalazione pubblica
9. La tutela del segnalante e dei soggetti correlati
10. Modalità operative di segnalazione della trasmissione

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1. Contesto di riferimento

Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», successivamente modificata dal D. Lgs. 24/23 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. “Legge sul Whistleblowing”) la quale ha definito:
● gli aspetti di tutela dei soggetti che effettuano una segnalazione;
● gli obblighi degli Enti e delle Società in termini di non discriminazione e tutela dei segnalanti, dei soggetti correlati (per es. : colleghi e familiari entro il quarto grado) e dei c.d. facilitatori, con tutela della riservatezza degli stessi;
● la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante;
● il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, dei soggetti correlati e dei c.d. facilitatori per motivi collegati alla segnalazione;
● la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
● il diritto alla eventuale segnalazione pubblica, nei casi specificati.

Nella legge si ribadisce inoltre che la segnalazione di condotte illecite rilevanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte effettuata dal dipendente-segnalante debba essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
La presente istruzione recepisce i requisiti del decreto D.lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 179/2017, ampliando il potenziale oggetto della segnalazione.

2. Introduzione al Whistleblowing

Il “Whistleblowing” è la segnalazione compiuta da un soggetto interno o, nei casi disciplinati anche da soggetto esterno, all’azienda che, nello svolgimento delle proprie mansioni, rilevi le fattispecie di illecito individuate dal D. Lgs. 24/23, come oltre specificate.
La Legge sul Whistleblowing individua:
● i soggetti che possono attivare una segnalazione;
● gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
● le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
● il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
● la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato, delle persone coinvolte nella segnalazione e degli altri soggetti tutelati dalla legge;
● il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante, e degli altri soggetti tutelati dalla legge.
La segnalazione tutelata ai sensi di legge è un diritto del segnalante.

3. Oggetto

Scopo del presente documento è definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle eventuali conseguenti investigazioni, basate su riscontri oggettivi, precisi e concordanti, di illeciti, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e/o mansioni svolte.
A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:
● illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
● illeciti relativi all’applicazione di determinati atti nazionali e dell’UE, in riferimento all’allegato 1;
● atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
● atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
● atti o comportamenti che vanificano l’oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell’UE e che regolano il mercato interno.
● falsa rappresentazione, falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile/fiscale e altre gravi violazioni in materia amministrativa o fiscale;
● pagamenti e liquidazioni a soggetti non legittimati e/o in violazione dell’iter autorizzativo interna, anche finalizzata alla frode interna, al furto ed alla appropriazione indebita;
● falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
● violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
● violazione delle norme e procedure per la prevenzione dei rischi in campo di sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro, norme per la tutela ambientale e sulla privacy dei dati;
● Irregolarità – intese non come effettive violazioni, ma situazioni o eventi che possano costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) – di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 – tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Dal campo di applicazione della procedura si intendono invece escluse:
● segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
● segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

4. Obiettivi

Scopo del presente documento, è quello di contrastare episodi di irregolarità all’interno della Società, chiarendo e rendendo agevole il controllo interno mediante il ricorso alla segnalazione tutelata e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto.
L’obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall’altra, quello di rendere note tutela e riservatezza, che vengono riconosciute e garantite.

5. Dipartimenti e soggetti coinvolti

Gli uffici e le funzioni coinvolti nelle attività previste dalla presente procedura sono:
● Tutti i dipendenti, anche in prova, che possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui al D.lgs 24/2023, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni/mansioni svolte;
● Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali)
● Ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro);
● Lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti e volontari (anche non retribuiti);
● Amministratore Delegato, Direzione generale, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto);
● Fornitori di beni e servizi e consulenti;
● Clienti.

6. Descrizione della procedura

Il D.Lgs. 24/2023 richiede di determinare le modalità per trasmettere ai soggetti incaricati del presidio del canale ed alla successiva istruttoria, le segnalazioni riguardanti condotte che possano configurare la possibile commissione di illeciti.
Al fine di facilitare le segnalazioni sono stati definiti i seguenti canali:

● attraverso la piattaforma My Whistleblowing (vedi le modalità operative in par.10), quale canale primario di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il “Software”), nelle modalità
specificate in calce alla presente istruzione;
● tramite apposito servizio di messaggistica vocale, inserito nella piattaforma informatica;
● tramite doppia busta chiusa, inserendo nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità (nel caso non si tratti di segnalazione anonima);
nella seconda l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite all’interno di una terza busta, spedita alla Società con denominazione “RISERVATA PERSONALE – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING”, che la funzione incaricata allo smistamento posta dovrà immediatamente e riservatamente consegnare a Progesa S.p.A. Viale Italia 21 46100 Mantova (soggetto esterno incaricato al presidio del canale), senza aprire l’involucro originale;
● tramite richiesta di incontro diretto con i soggetti incaricati alla gestione della segnalazione. L’ente preposto dovrà garantire lo svolgimento dell’incontro entro un termine ragionevole (entro 10/15 giorni, privilegiando l’audizione del segnalante che ne abbia fatta richiesta in locali che non siano quelli aziendali (ad esempio, quelli del gestore esterno).

La nostra Società prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate quanto a luoghi, tempi e modalità esecutive, e rese tali da far emergere contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione – anche quella non anonima – deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile. Il segnalante pertanto è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
• le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);
• gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere presenti contemporaneamente all’atto della segnalazione, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.
È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante, in quanto appresi nel contesto lavorativo, e non riportati o riferiti indirettamente da altri soggetti.
Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.
Va sottolineato che il software è disegnato in maniera totale da “anonimizzare” tutti i dati del segnalante, che potrà quindi dialogare con la massima riservatezza con i soggetti incaricati del presidio e della eventuale successiva istruttoria: nessun soggetto aziendale, compresa la funzione IT aziendale e il gestore stesso della piattaforma (My Go S.r.l. fornitore del software), possono avere accesso ai dati della segnalazione.

Limitazioni di responsabilità del segnalante

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:
• di rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
• di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
• di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
• di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
• di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
• di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
• di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all’operare delle suddette limitazioni di responsabilità:
1. al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
2. la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.
Ove l’acquisizione si configuri come un reato, si pensi all’accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante.

7. Gestione delle segnalazioni e istruttoria

Progesa S.p.A., a cui è stata affidata la gestione del canale di segnalazione, rilascerà alla persona segnalante, se canalizzata tramite la piattaforma My Whistleblowing® o con modalità tali da consentire la risposta, avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione dovrà concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.
L’istruttoria potrà essere affidata a soggetti diversi, anche in fase sequenziale con una prima fase di “triage” e prima qualificazione del caso segnalato, e una seconda fase di formale istruttoria e valutazione della fattispecie.
Qualora non sia possibile affidare a funzioni interne tale attività, garantendo i requisiti di indipendenza, la stessa sarà affidata a professionisti esterni competenti, onde garantire indipendenza di valutazione.

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura il soggetto incaricato si attiverà per la istruttoria preliminare, che ha lo scopo di verificare la riferibilità della segnalazione alle fattispecie disciplinate dal D. Lgs 24/23 e la fondatezza della segnalazione ricevuta.

Verrà quindi preliminarmente eseguito un primo screening e:
● laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata o estranea alla disciplina del D.Lgs. 24/23, si attiva per una segnalazione agli Organi sociali o Organi di Controllo di competenza, dandone comunicazione al segnalante e così chiudendo l’iter di valutazione preliminare;
● laddove la segnalazione appaia fondata ma non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l’istruttoria, a seguito della mancata risposta o collaborazione del segnalante, questa viene archiviata, dandone comunicazione al segnalante e così chiudendo l’iter di valutazione preliminare;
● in caso la segnalazione appaia di competenza e circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti, l’azienda procederà alla formale istruttoria.

L’istruttoria è l’insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull’identità del segnalante e sull’oggetto della segnalazione. L’istruttoria ha lo scopo di verificare la attendibilità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit.

Di ogni investigazione, va redatto un report finale contenente:
● i fatti accertati;
● le evidenze raccolte;
● per quanto sia possibile verificare, le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All’esito della istruttoria il soggetto incaricato:
• come anticipato al punto precedente, quando si riscontri l’infondatezza o la non rilevanza della segnalazione ricevuta, procede all’archiviazione della segnalazione ove possibile dando comunicazione al segnalante. In merito alla accertata violazione di norme interne e/o procedure non riconducibili all’ambito di applicazione del D. Lgs. 24/23, si potrà raccomandare al segnalante di eseguire una successiva segnalazione per le vie gerarchiche ordinarie. Nei casi più gravi, ove si ravvedano rischi legali anche se estranei all’ambito del D. Lgs. 24/23, il soggetto incaricato della istruttoria dovrà comunque eseguire una segnalazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
• nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il soggetto incaricato completa l’istruttoria e ne trasmette l’esito all’Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e\o correttive oltre che per l’eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Regolamento disciplinare e sanzionatorio interno, con riferimento alle disposizioni del CCNL;
• esegue una informativa al Collegio Sindacale, nel rispetto della riservatezza proprio dell’istituto, al fine anche di consentire una valutazione da parte degli Organi Sociali della opportunità di una denuncia alla Autorità giudiziaria, nelle forme previste dalla legge.

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito archivio. Salvo casi particolari (ad esempio instaurarsi di procedimenti penali o amministrativi), tutta la documentazione sarà conservata per il termine di cinque anni dalla archiviazione, e successivamente verrà distrutta.
Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni viene gestito, oltre che secondo le disposizioni del presente Regolamento, in generale ottemperanza al GDPR ex Reg. UE 679/16, eseguendo la analisi di impatto: verranno inoltre predisposte dalla Società la specifica “Informativa privacy per la segnalazione Whistleblowing” segnalanti e le nomine dei “Responsabili del trattamento”.

Qualora la società utilizzi in forza di legge un canale condiviso di segnalazione, verrà formalizzato dai Contitolari del trattamento un contratto di “data protection” ai sensi dell’art. 13, co. 5 del D. Lgs. n. 24/2023 e dell’art. 26 del Regolamento (UE) 679/2016 e 23 d.lgs. 51/2018.

8. Segnalazione all’ANAC o segnalazione pubblica

Qualora sia segnalata una violazione, la segnalazione deve essere prioritariamente presentata tramite il canale interno (secondo le modalità indicate al par.6 e, soltanto alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023), con divulgazione esterna.
Conformemente al d. lgs. n. 24 del 2023 (art. 6), la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna (all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) quando la segnalazione interna non ha avuto seguito, o il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che non avrà un seguito effettivo o comporterà un rischio di ritorsione;
b) quando l’oggetto della segnalazione può costituire un pericolo imminente o manifesto per l’interesse pubblico.

L’eventuale segnalazione esterna può essere effettuata, accedendo all’apposito canale informatico introdotto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), reperibile al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it

Il segnalante è inoltre legittimato ad effettuare una divulgazione pubblica (ad es. tramite la stampa) se è già stata presentata una segnalazione interna ed esterna alla quale non è stato dato seguito o in caso di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o, ancora, in presenza di un rischio di ritorsione o di un pericolo che alla segnalazione non sia dato seguito.

9. La tutela del segnalante e dei soggetti correlati

L’intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, salvo provvedimenti della autorità giudiziaria.
A tale scopo la Società tutela tutti i segnalanti, prevedendo la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e delle persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione, sia per quanto riguarda l’identità, sia con riferimento
all’attività in cui l’assistenza si concretizza.
Parimenti viene garantita agli stessi soggetti la protezione dalle ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, nelle forme oltre descritte.

a. La tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti tutelati dalla legge

L’utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto soggetti incaricati del presidio del canale e della istruttoria potranno accedervi. Il trattamento dei dati è conforme al GDPR secondo Reg. UE 679/16, con nomina dei Responsabili del Trattamento, ed ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. 24/23.
In caso di segnalazioni effettuate tramite eventuali altre modalità, i responsabili della istruttoria, una volta ricevuta e protocollata la segnalazione, assegnano al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela della riservatezza del segnalante, l’ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell’attività istruttoria.
Nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instaurato:
● se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l’identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
● se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano:
○ il consenso del soggetto segnalante;
○ la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.
● fanno eccezione le ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

b. Il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e dei soggetti tutelati dalla legge

Il D.Lgs. 24/2023 prevede un divieto generalizzato di ritorsione, anche solo tentata e minacciata, nei confronti delle persone che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. La protezione si estende anche alle seguenti categorie:
• ai facilitatori;
• alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Si considerano atti ritorsivi, ad esempio:
● licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
● retrocessione di grado o mancata promozione;
● mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
● sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
● note di demerito o referenze negative;
● adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
● coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
● discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
● mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
● mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
● danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
● inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
● conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
● annullamento di una licenza o di un permesso;
● richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata all’Amministratore Delegato o, in caso di conflitto di interessi di questi, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione ivi incluse la irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari a carico del soggetto che abbia tentato o attuato la ritorsione stessa.
La segnalazione della ritorsione, anche nella forma tentata e minacciata, potrà inoltre essere segnalata direttamente all’ANAC.
Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell’autore della discriminazione e anche nei confronti della Società – qualora la Società abbia concorso alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.
Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati
commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. Modalità operative di segnalazione della trasmissione

1. Accedere alla apposita sezione “Whistleblowing” compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy) che verrà utilizzato unicamente per verificare la effettiva esistenza del segnalante, ma verrà “anonimizzato” dalla piattaforma. In questo modo il segnalante potrà dialogare con i soggetti preposti in maniera assolutamente riservata.
2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali
4. Procedere cliccando il tasto “CREA SEGNALAZIONE”
5. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione
(a) in forma a anonima utilizzando l’apposita opzione:
(b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza sopra esposte
6. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Allegato 1

Elenco degli atti dell’Unione e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all’art. 2, co. 1, lett. q) n. 2 del d.lgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini della loro inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto.
Elenco degli atti dell’Ue e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all’art. 2, co. 1, lett. q) n. 2 del d.lgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini della loro inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto.
Ai soggetti del settore privato che sono tenuti ad applicare gli atti dell’Unione e delle disposizioni attuative nazionali indicati nelle parti I.B e II dell’allegato 1 al d.lgs. 24/2023, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati, rientrano nell’ambito di applicazione il d.lgs. 24/2023.
Al fine di consentire l’individuazione di tali soggetti si elencano di seguito in veste schematica gli atti dell’Unione Europea e le disposizioni attuative nazionali relative alle due citate sezioni I.B e II.
Va comunque considerato che il riferimento ai sopra citati atti è da intendersi come “dinamico”.
Ne consegue che se l’atto è modificato o sostituito, il riferimento riguarda l’atto modificato o il nuovo atto.
Si elencano di seguito in veste schematica i settori di interesse, gli atti dell’Unione Europea nonché le disposizioni attuative nazionali.

Parte I B Allegato al d.lgs. 24/2023

SETTORI ATTI DELL’UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Protezione dei consumatori e degli investitori: Normative specificate nell’Allegato 1, Parte I,
lett. B
– nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’Unione;
del d.lgs. 24/2023
Protezione nei settori:
– bancario
– Del credito
– Dell’investimento
– Dell’assicurazione e riassicurazione
– Delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali,
– dei titoli
– dei fondi di investimento,
– dei servizi di pagamento e delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento (Allegato 1 della direttiva 2013/36/UE).

Parte II Allegato al d.lgs. 24/2023
SETTORI ATTI DELL’UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi finanziari
I. decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
II. decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
III. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
IV. regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
V. decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VI. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.;
VII. decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata
dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
VIII. regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
IX. regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
X. regolamento (UE) 2365/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
XI. decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
XII. regolamento (UE) 1129/2017/del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
I. decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
II. regolamento (UE) 847/2015 del Palamento europeo del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
Sicurezza dei trasporti
I. regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
II. decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
III. decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
Tutela dell’ambiente
I. decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

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prima emissione – novembre 2023 – scarica il pdfSegnalazione